Numero 13/14 - 2017

  • Numero 2 - 2010
  • Politics

La cooperazione tra Unione europea e Stati terzi in materia di istruzione superiore, formazione professionale e gioventù

by Pierluigi Simone

Abstract

Gli artt. 165, par. 3 e 166, par. 3 del Trattato FUE dispongono, in merito a istruzione e formazione, che l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi. Lo stesso auspicio viene formulato dalla Risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1995 sulla cooperazione con i Paesi terzi nell’ambito della gioventù. L’Unione ha perciò avviato varie iniziative al riguardo: gli Accordi con l’Islanda, con gli Stati Uniti d’America, con il Canada e con la Svizzera nonché i Programmi TEMPUS, ALFA ed Erasmus Mundus. Rilevanti sono altresì le norme dettate dalla Direttiva n. 2004/114/CE sulle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e il ruolo svolto dall’Unione europea nel considerare l’importanza dell’istruzione e della formazione quale strumento di lotta contro la povertà e per lo sviluppo.

Sommario

  1. L’esigenza della cooperazione internazionale su istruzione superiore, formazione professionale e gioventù nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella Risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1995.
  2. Gli strumenti della cooperazione: gli Accordi in vigore con l’Islanda, gli Stati Uniti d’America, il Canada e la Svizzera.
  3. (Segue) i Programmi TEMPUS, ALFA ed Erasmus Mundus.
  4. Le condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato nelle disposizioni della Direttiva n. 2004/114/CE.
  5. Istruzione, formazione e gioventù nella prospettiva dell’allargamento in atto a Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia.
  6. La sfida per il futuro: l’istruzione superiore e la formazione professionale tra gli obiettivi del «Millennio per lo sviluppo».

1. L’esigenza della cooperazione internazionale su istruzione superiore, formazione professionale e gioventù nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella Risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1995

L’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato FUE), inserito dall’art. 2, par. 12 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (e numerato in origine quale art. 2E), annovera, nella sua lett. e, l’istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport tra i settori relativamente ai quali l’Unione può svolgere attività intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. Si tratta quindi di una competenza esercitata in parallelo con la competenza degli Stati membri stessi, di carattere meramente integrativo, mai sostitutivo, rispetto a quest’ultima. Secondo gli artt. 165, par. 3 e 166, par. 3 del Trattato FUE, che danno corpo alla previsione dell’art. 6 appena citato, l’Unione e gli Stati membri devono peraltro promuovere ed incoraggiare, in materia, rispettivamente, di istruzione (e sport) e di formazione professionale, la cooperazione con gli Stati terzi e con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d’Europa. La cooperazione con le organizzazioni internazionali include sia la partecipazione dell’Unione ad esse in qualità di osservatore [il che avviene, ad esempio, nel caso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)] sia l’instaurazione di contatti interistituzionali finalizzati allo scambio di informazioni. Nella conclusione di accordi internazionali occorre per converso limitarsi alle sole azioni di incentivazione, dovendosi escludere, nel rispetto di quanto esplicitato dall’art. 165, par. 4 e dall’art. 166, par. 4, il perseguimento di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La netta propensione per la cooperazione internazionale e, si potrebbe dire, la vera e propria necessità di addivenirvi, che emergono dalla lettura delle norme fin qui menzionate, non rappresentano di certo una novità: di esse si parlava infatti espressamente anche negli artt. 149 e 150 del Trattato CE. Da oltre dieci anni è inoltre in atto un processo di ravvicinamento dei sistemi di istruzione superiore, noto come «processo di Bologna» perché frutto della Dichiarazione congiunta di Bologna del 19 giugno 1999 (resa all’esito di un Incontro tra i Ministri dell’Istruzione di 29 Stati europei), destinato alla creazione di uno Spazio europeo dell’istruzione superiore (European Higher Education Area) che stimoli la mobilità ed accresca l’occupabilità, che attragga studenti e docenti dall’Europa e da altre parti del mondo, e che sia in grado di competere a livello internazionale. I mezzi per raggiungere tali obiettivi sono stati individuati nel sostegno ad una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di istruzione superiore in Europa, e nell’innalzamento della loro qualità; nella promozione internazionale del sistema di istruzione superiore europeo; e nell’armonizzazione dei titoli universitari conseguiti per consentire una loro migliore spendibilità in Europa. I notevoli progressi subiti dal «processo di Bologna» e il rafforzamento dei suoi intenti originari, trapelano peraltro con tutta evidenza dai Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003, di Bergen del 19 e 20 maggio 2005, di Londra del 17 e 18 maggio 2007 e di Lovanio del 28 e 29 aprile 2009 nonché, da ultimo, dalla Dichiarazione di Budapest e Vienna dell’11 e 12 marzo 2010.

I contenuti della strategia della Comunità e dell’Unione europea nel settore, preconizzati nelle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, sono stati altresì chiariti con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 luglio 2001 riguardante il potenziamento della cooperazione con i Paesi terzi in materia di insegnamento superiore [doc. COM (2001) 385, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale]. Nel quadro dello sviluppo, in senso ampio, dell’insegnamento superiore e di fronte ad una domanda sempre crescente di un insegnamento internazionale e della mobilità degli studenti, la Commissione ha posto in evidenza due obiettivi cruciali, consistenti nel formare risorse umane di alta qualità negli Stati associati all’Unione europea e nell’Unione medesima, e nel pubblicizzare l’Europa quale centro mondiale privilegiato per gli studi, la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica, che fosse così in grado di attrarre gli studenti appartenenti ad altri Stati.

A quanto fin qui ricordato va aggiunta la Risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1995 sulla cooperazione con i Paesi terzi nell’ambito della gioventù (in GUCE n. C 296 del 10 novembre 1995, p. 11 s.), tramite la quale, conformemente alle Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995, si è convenuto di intensificare, con gli Stati non membri della Comunità (oggi dell’Unione) associati o legati ad essa mediante altro genere di accordo, la cooperazione tra strutture governative e non governative per la gioventù; la formazione di animatori per i giovani; le informazioni per i giovani; gli scambi di giovani; e il servizio volontario per i giovani. Il Consiglio ha ritenuto di dover dare priorità ai settori appena menzionati, rilevando in proposito la necessità di una collaborazione con il Consiglio d’Europa e con le altre organizzazioni internazionali. Esso ha inoltre incoraggiato, con l’ausilio della Commissione, lo scambio di esperienze e di buone prassi e ha invitato la stessa Commissione a potenziare i collegamenti tra le azioni realizzate con riferimento al Programma Gioventù per l’Europa e quelle eventualmente svolte nell’ambito di altri programmi comunitari che prevedano la cooperazione con Paesi terzi.

2. Gli strumenti della cooperazione: gli Accordi in vigore con l’Islanda, gli Stati Uniti d’America, il Canada e la Svizzera

Come accennato, quanto all’istruzione l’art. 165, par. 3 del Trattato FUE (così come faceva, fino al 1° dicembre 2009, l’art. 149, par. 3 del Trattato CE in riferimento alla Comunità europea) dispone che «L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi (…)»; analoga affermazione, in merito alla formazione professionale, reca l’art. 166, par. 3, equivalente sul punto al vecchio art. 150, par. 3 del Trattato CE. Se gli Stati membri hanno sviluppato nel corso degli anni una solida tradizione di cooperazione bilaterale in tal senso, l’Unione, non di meno, ha avviato anch’essa varie iniziative, segnatamente gli Accordi con l’Islanda, con gli Stati Uniti d’America, con il Canada e con la Svizzera nonché i Programmi TEMPUS, ALFA ed Erasmus Mundus.

Tra Unione europea e Islanda è attualmente in vigore l’Accordo, concluso a suo tempo dalla Comunità, che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell’ambito del Programma Erasmus, firmato a Bruxelles il 9 ottobre 1991 e adottato con la Decisione n. 91/613/CEE del Consiglio del 28 ottobre 1991 (in GUCE n. L 332 del 3 dicembre 1991, p. 21).

La partecipazione di università islandesi alle attività di Erasmus è soggetta alle condizioni enunciate nell’art. 3 dell’Accordo e riassunte in quattro azioni diverse. Limitando qui l’analisi esclusivamente all’Azione 1 «Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea» e all’Azione 2 «Programma Erasmus di borse di studio agli studenti», occorre sottolineare come la prima consenta in particolare alle università dell’Islanda (allo stesso titolo e alle stesse condizioni delle università situate in Stati membri dell’Unione) di partecipare formalmente, e di ottenere aiuti per la partecipazione, ai Programmi di cooperazione interuniversitaria (PCI), con preferenza per PCI multilaterali che includano università di almeno due Stati membri dell’Unione. Non possono peraltro essere prese in considerazione per un aiuto finanziario le attività svolte unicamente da università islandesi con università di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), tra i quali figura la stessa Islanda, anche se questi ultimi hanno stipulato un accordo di cooperazione con l’Unione riguardante Erasmus. In virtù dell’Azione 2, inoltre, le borse di studio Erasmus possono essere concesse agli studenti islandesi (cittadini e residenti stabili) al fine di facilitare un periodo di studio in uno Stato membro dell’Unione e, viceversa, agli studenti provenienti da Stati membri dell’Unione (purché anch’essi cittadini o residenti stabili) interessati a periodi di studio in Islanda.

Le decisioni riguardanti la selezione dei progetti di cui all’Azione 1 sono prese dalla Commissione europea; quelle relative all’assegnazione di borse di studio Erasmus a studenti provenienti dalle università islandesi di cui all’Azione 2 sono invece adottate dalle competenti autorità islandesi in stretta cooperazione con gli enti partecipanti, limitandosi in proposito la Commissione a fornire apposite istruzioni.

La responsabilità dell’attuazione dell’Accordo spetta ad un Comitato congiunto, istituito dall’art. 6. Il Comitato, che stabilisce il proprio regolamento interno ed è composto da rappresentanti dell’Unione e da rappresentanti dell’Islanda, può emettere pareri ed elaborare orientamenti riguardanti la realizzazione del Programma Erasmus per quanto concerne la partecipazione islandese.

Particolarmente elaborati sono l’Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il Programma di cooperazione in materia di istruzione terziaria e di istruzione e formazione professionali, firmato a Vienna il 21 giugno 2006 e approvato, per la Comunità, con la Decisione n. 2006/910/CE del Consiglio del 4 dicembre 2006 (in GUUE n. L 346 del 9 dicembre 2006, p. 33) e l’Accordo tra la Comunità europea e il Governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù, firmato a Helsinki il 5 dicembre 2006 (Decisione n. 2006/964/CE del Consiglio del 18 dicembre 2006, in GUUE n. L 397 del 30 dicembre 2006, p. 14).

Facendo seguito ad un analogo strumento siglato nel 1995, al Programma di cooperazione per il 2000-2005 di cui alla Decisione n. 2001/196/CE e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale del 18 maggio 2005 su una partnership UE-USA più forte e un mercato più aperto per il ventunesimo secolo [doc. COM (2005) 196 def., non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale], l’Accordo di Vienna è destinato a sostenere, tra il 2006 e il 2013, circa 274 progetti, permettendo per l’intero periodo a oltre 6000 cittadini dell’Unione e degli Stati Uniti d’America di partecipare ad attività di mobilità. Esso appare ispirato al pieno rispetto delle competenze degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati federati degli Stati Uniti, nonché dell’autonomia delle istituzioni di livello universitario e di istruzione e di formazione professionali. Vengono altresì assicurati la reciprocità dei benefici derivanti dalle attività intraprese, l’ampia partecipazione degli Stati membri dell’Unione e degli Stati Uniti d’America e il pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica dell’Unione stessa e degli Stati Uniti.

Il Programma di cooperazione persegue vari obiettivi, suddivisi, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, in generali, specifici e operativi. Quale obiettivo generale (art. 3, par. 1, lett. a e b) ci si prefigge di favorire la comprensione reciproca con una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue e culture nonché di migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane, compresa l’acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell’economia mondiale basata sulla conoscenza. Tra gli obiettivi specifici (art. 3, par. 2, lett. a-d) figurano il rafforzamento della collaborazione nei campi dell’istruzione terziaria e della formazione professionale, il sostegno allo sviluppo di istituzioni di livello universitario e di formazione professionale, il contributo allo sviluppo personale dei singoli partecipanti (sia a loro vantaggio sia come modo per realizzare gli obiettivi generali del Programma) e l’incoraggiamento degli scambi transatlantici tra i cittadini delle due Parti. Per quanto riguarda gli obiettivi operativi (art. 3, par. 3, lett. a-d), il Programma intende promuovere piani comuni di studio e di mobilità; migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti facilitando il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove necessario, la trasferibilità dei crediti; sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui problemi del settore; e sostenere la mobilità transatlantica dei professionisti al fine di migliorare la comprensione reciproca dei temi significativi per le relazioni bilaterali.

Per realizzare gli obiettivi vengono previste cinque azioni, dettagliatamente indicate nell’Allegato all’Accordo: l’Azione 1 «Progetti di costituzione di consorzi», rivolta agli istituti e agli enti di insegnamento superiore e di formazione professionale, oltre che al loro personale e ai loro studenti; l’Azione 2 «Progetti di mobilità basati sull’eccellenza», indirizzata principalmente a progetti di consorzi che riuniscono istituti di insegnamento superiore e di formazione professionale di eccellenza, compresi quelli già finanziati in virtù degli accordi precedenti; l’Azione 3 «Misure centrate sulle politiche», rivolta alle organizzazioni dell’insegnamento superiore e della formazione professionale; l’Azione 4 «Borse di mobilità individuale Schuman-Fulbright», riguardante i professionisti, compresi quelli della formazione, che desiderano proseguire gli studi o una formazione nei settori di particolare interesse per le relazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti; e l’Azione 5 «Associazione di ex studenti», dedicata alle associazioni di studenti che hanno già partecipato a scambi organizzati nell’ambito del Programma, alle quali fornisce un sostegno. La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna Parte, cui spetta, tra l’altro, formulare una serie di orientamenti comuni per i candidati, stabilire le regole e le procedure per la presentazione e la selezione delle proposte, e decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi.

L’art. 6 istituisce un Comitato paritetico, composto da un numero uguale di rappresentanti di entrambe le Parti. Tale Comitato (che si riunisce una volta ogni due anni o in base al calendario concordato dalle Parti stesse, alternativamente nell’Unione e negli Stati Uniti, e adotta le sue decisioni per consensus), ha il compito di verificare le attività di cooperazione contemplate dall’Accordo e di presentare una relazione biennale sul livello, sull’andamento e sull’efficacia della cooperazione avviata.

Al finanziamento delle attività previste si deve provvedere, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le Parti, in subordine alla disponibilità di fondi e alle leggi, regolamenti, politiche e programmi applicabili dell’Unione europea e degli Stati Uniti. È possibile utilizzare fondi per l’acquisto di servizi necessari all’attuazione del Programma. In particolare, le Parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l’attuazione medesima, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.

L’impianto generale e i contenuti dell’Accordo con gli Stati Uniti, specialmente per quanto attiene agli obiettivi e agli aspetti gestionali e finanziari, si rinvengono altresì nell’Accordo di Helsinki del 2006 stipulato con il Canada. Degne di nota sono le azioni in esso considerate, di numero più ridotto rispetto a quelle contemplate dall’Accordo di Vienna. L’Azione relativa all’«Istruzione superiore e formazione», permette alle Parti di fornire il proprio sostegno a istituti di istruzione superiore e di formazione che costituiscono consorzi misti al fine di realizzare progetti comuni. Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale comprendente istituti di almeno due Stati membri dell’Unione e di almeno due province o territori del Canada. Le attività dei consorzi misti devono di norma implicare una mobilità transatlantica degli studenti nel quadro di programmi di studio comuni, un riconoscimento reciproco dei crediti e una preparazione linguistica e culturale, con l’obiettivo di raggiungere la parità dei flussi in ciascuna direzione. Le autorità competenti di ciascuna Parte stabiliscono di comune accordo i temi prioritari che possono essere oggetto delle attività di tali consorzi. L’Accordo prevede poi un’Azione «Gioventù» per il sostegno finanziario a seminari, corsi di formazione, visite di osservazione sul lavoro e visite di studio su determinati temi (ad esempio, la cittadinanza, la diversità culturale, il lavoro di interesse collettivo, il volontariato e il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale), cui partecipano strutture, organizzazioni, operatori e dirigenti giovanili. È inoltre possibile sostenere un numero limitato di azioni complementari conformemente agli obiettivi dell’Accordo (tra cui scambi di esperienze e buone pratiche) e la messa in comune di risorse e materiale elettronico nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù. Le Parti possono anche supportare misure politicamente orientate consistenti in studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, seminari di sviluppo professionale e valutazioni comparative, e riguardanti questioni trasversali relative all’istruzione superiore e alla formazione professionale, compreso il riconoscimento delle qualifiche e il trasferimento di crediti nell’ambito del sistema europeo ECTS.

Assai di recente (il 15 febbraio 2010) è stato infine concluso a Bruxelles, tra l’Unione europea e la Confederazione elvetica, l’Accordo che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Svizzera al Programma Gioventù in azione e al Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), provvisoriamente applicabile in attesa dell’espletamento delle procedure di ratifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della Decisione n. 2010/195/UE del Consiglio del 25 gennaio 2010 (GUUE n. L 87 del 7 aprile 2010, p. 7 s.). Il coinvolgimento della Svizzera, come precisa il punto 1 dell’Allegato I all’Accordo in questione, avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dalle Decisioni n. 2006/1719/CE e n. 2006/1720/CE, istitutive dei Programmi sopra indicati. La Svizzera, oltre ad adottare tutte le misure necessarie al buon funzionamento dei Programmi stessi a livello nazionale, provvede, secondo il punto 2, ad istituire (o a designare) e a controllare una struttura appropriata per la gestione coordinata dell’attuazione delle azioni da essi previste, dovendo anche assumere la responsabilità della buona gestione da parte della struttura medesima dei crediti versati a titolo di contributo per i progetti. Gli Stati membri dell’Unione e la Svizzera si impegnano inoltre (punto 7) a facilitare la circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altri aventi diritto allo scopo di agevolare la partecipazione di costoro alle attività contemplate. La Commissione controlla l’esecuzione dei Programmi congiuntamente con le autorità svizzere; queste ultime, oltre a dover presentare alla Commissione le relazioni necessarie, devono anche partecipare agli ulteriori provvedimenti specifici che l’Unione ritenesse indispensabili.

3. (Segue) i Programmi TEMPUS, ALFA ed Erasmus Mundus

Il Programma TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies), di dimensione transeuropea, promuove lo sviluppo dei sistemi d’insegnamento superiore per i Paesi selezionabili mediante una maggiore cooperazione fra tali Paesi ed i partner di tutti gli Stati membri dell’Unione. Giunto ormai alla sua quarta fase, TEMPUS si rivolge alla Mongolia e a tutti gli Stati sorti dalla disgregazione dell’ex Unione Sovietica, beneficiari del Programma TACIS (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan); agli Stati dei Balcani occidentali che si avvalgono del Programma CARDS (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, incluso il Kosovo); e agli Stati che aderiscono al Partenariato euromediterraneo, destinatari del Programma MEDA (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e territori governati dall’Autorità nazionale palestinese).

TEMPUS intende favorire la comprensione e il ravvicinamento fra le diverse culture, affrontando le questioni relative allo sviluppo e alla riorganizzazione dei programmi di insegnamento; la riforma delle strutture e degli istituti di insegnamento superiore, nonché della loro gestione; lo sviluppo della formazione qualificante, potenziando i collegamenti con l’industria; il contributo dell’insegnamento e della formazione di livello superiore alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia. Le istituzioni degli Stati membri e degli Stati partner sono così incoraggiate ad impegnarsi nella realizzazione di progetti europei comuni, di durata massima di tre anni. Tali progetti riuniscono in un consorzio almeno un’università di un Paese selezionabile, un’università di uno Stato membro e un organismo partner (università, impresa o istituzione) di un altro Stato membro.

Nel quadro dei progetti comuni, vengono concesse borse di studio individuali (a insegnanti, ricercatori, addetti alla formazione, amministratori di università, funzionari di grado elevato dei ministeri, addetti alla gestione dei sistemi di istruzione ed esperti in materia di formazione); vengono inoltre finanziate un certo numero di misure strutturali e/o complementari (assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione) destinate a sostenere gli obiettivi del Programma, in particolare quello riguardante il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di insegnamento superiore negli Stati selezionabili.

Le priorità e gli obiettivi specifici di TEMPUS nel quadro della strategia nazionale di riforma economica e sociale vengono definiti insieme dalla Commissione e dalle autorità competenti di ogni Stato selezionabile. Alla Commissione, in particolare, compete l’attuazione del Programma; viene assistita a tal fine da un Comitato consultivo (che essa presiede) composto da un rappresentante di ogni Stato membro.

ALFA (America Latina Formazione Accademica) è invece un Programma di cooperazione tra gli enti di istruzione superiore dell’Unione europea e dell’America Latina, basato sull’art. 6, lett. d del Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GUUE n. L 378 del 27 dicembre 2006, p. 41 ss.). Gli Stati partecipanti, oltre ai 27 membri dell’Unione, sono Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay e Venezuela. Il Programma si propone di migliorare la qualità e l’accesso all’istruzione superiore in America Latina e di contribuire al processo di integrazione regionale, favorendo la creazione di uno spazio comune dell’istruzione superiore e mettendo a profitto le sue sinergie con il sistema dell’Unione europea. ALFA cofinanzia quindi dei progetti (di tipo congiunto, strutturale e complementare) destinati a promuovere la cooperazione interaccademica e a migliorare così le capacità di persone, università e altre organizzazioni competenti.

Il Programma Erasmus Mundus, estensione internazionale del progetto Erasmus, si prefigge infine di aumentare la qualità dell’istruzione superiore in Europa al fine di migliorare il grado di attrattiva che essa esercita sugli Stati terzi. Ispirandosi alla già citata Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 luglio 2001 riguardante il potenziamento della cooperazione con i Paesi terzi in materia di insegnamento superiore [doc. COM (2001) 385] e alla Comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2003 sul ruolo delle università nell’Europa della conoscenza [doc. COM (2003) 58 def., non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale], esso è attualmente operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013, ai sensi della Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GUUE n. L 340 del 19 dicembre 2008, p. 83 ss.).

Il Programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore europei; la qualità dell’istruzione superiore; le qualifiche e le competenze dei cittadini (europei e dei Paesi terzi) tramite la mobilità; gli istituti di istruzione superiore nei Paesi terzi in termini di risorse umane e di cooperazione internazionale; la visibilità e l’accessibilità dell’istruzione superiore europea, anche per i cittadini di Paesi terzi. Possono parteciparvi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese; studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore; ricercatori post-dottorali, accademici e personale dell’istruzione superiore; altre strutture che operano nel settore dell’istruzione superiore (pubbliche o private). Il Programma è aperto alla partecipazione degli Stati membri dell’Unione, degli Stati membri dell’EFTA, degli Stati candidati all’adesione all’Unione nonché degli Stati dei Balcani occidentali e della Svizzera previa conclusione, in questi ultimi due casi, di accordi specifici.

Tre sono le azioni attraverso le quali si prevede di poter attuare Erasmus Mundus: i programmi comuni di eccellente qualità accademica, comprendenti sia master che dottorati; i partenariati tra istituti di istruzione superiore europei e di Paesi terzi; le misure di promozione dell’istruzione superiore europea. Tali azioni possono essere condotte applicando vari tipi di approccio volti a sostenere lo sviluppo di programmi congiunti e di reti di cooperazione, la mobilità delle persone (in particolare verso l’Europa), le conoscenze linguistiche e la comprensione delle diverse culture, i progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna e l’analisi delle tendenze e degli sviluppi nell’istruzione superiore in un contesto internazionale.

La Commissione garantisce la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e agli sviluppi del Programma, in particolare attraverso il sito Internet del Programma stesso. La Commissione assicura inoltre la realizzazione efficace e trasparente delle azioni individuate, dovendo essa tener conto della cooperazione bilaterale con i Paesi terzi gestita dagli Stati membri nonché di altri programmi e azioni dell’Unione concernenti l’istruzione superiore e la ricerca; deve altresì consultare le associazioni e le organizzazioni europee competenti e tenere regolarmente informate le sue delegazioni nei Paesi terzi in merito ad ogni elemento utile per il pubblico relativamente al Programma. Particolari oneri incombono sugli Stati membri: la garanzia di un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate; l’adozione delle misure opportune per rimuovere qualsiasi barriera allo scambio con i Paesi terzi e per fornire agli studenti e agli istituti informazioni precise sul Programma; la designazione di strutture appropriate incaricate di cooperare con la Commissione e di favorire le sinergie con altri programmi dell’Unione e con iniziative nazionali analoghe.

Erasmus-Mundus è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri dell’Unione. La Commissione deve presentare una relazione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 marzo del secondo anno successivo all’inizio effettivo dei corsi istituiti a titolo del Programma; essa è altresì chiamata a presentare una comunicazione sul proseguimento del Programma entro il 30 gennaio 2012 nonché una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

4. Le condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato nelle disposizioni della Direttiva n. 2004/114/CE

Nel paragrafo introduttivo si è avuto modo di notare come uno degli obiettivi dell’azione dell’Unione per l’istruzione e per la formazione professionale consista nel promuovere l’Europa quale centro mondiale di eccellenza. La Direttiva n. 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 (in GUUE n. L 375 del 23 dicembre 2004, p. 12 ss.) detta dunque norme relative alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, essendo la mobilità di tali persone un elemento fondamentale della strategia sopra indicata.

La Direttiva, attuata nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 (in GU n. 216 del 17 settembre 2007, p. 2 ss.), divide i cittadini suddetti in studenti, alunni, tirocinanti non retribuiti e volontari. Essa non si applica (art. 3, par. 2) ai richiedenti asilo e a coloro che beneficiano di una protezione temporanea o sussidiaria; ai cittadini di Paesi terzi che siano familiari di cittadini dell’Unione, godendo costoro già indirettamente della libertà di circolazione; e ai cittadini di Paesi terzi che abbiano lo status di residenti di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della Direttiva n. 2003/109/CE, poiché quest’ultima riconosce loro un diritto di soggiorno negli altri Stati membri per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Relativamente alle condizioni di ammissione, la Direttiva n. 2004/114 definisce all’art. 6 i requisiti generali e agli artt. 7-11 i requisiti specifici per le varie categorie di appartenenza. Le condizioni di base che occorre soddisfare consistono nell’essere accettati da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi; nel dimostrare di poter disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere alle spese di sussistenza, di studio e di rientro; nel dimostrare di avere una conoscenza sufficiente della lingua del programma di studio prescelto; e nel poter esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all’istituto. Queste due ultime condizioni sono flessibili, essendo lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Quanto poi ai requisiti specifici per gli studenti, la Direttiva conferisce, all’art. 7, il diritto al soggiorno in uno Stato membro diverso da quello in cui lo studente intende proseguire i suoi studi. Per evitare che i cittadini di Paesi terzi possano abusare del loro status di studenti prolungando in maniera eccessiva il proprio soggiorno nell’Unione europea, il programma di studi complementare deve essere sufficientemente connesso al programma di studi già realizzati (art. 8, par. 1, lett. b).

Per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che siano alunni di corsi di studi secondari, la Direttiva concerne solo la mobilità organizzata nell’ambito di programmi di scambio gestiti da organizzazioni specializzate. L’art. 9 detta le seguenti condizioni: i limiti di età sono determinati dallo Stato membro interessato; l’organizzazione promotrice dello scambio deve essere autorizzata nello Stato membro interessato ed è pienamente responsabile delle spese di sussistenza, di studio nonché delle spese sanitarie e di rientro; il rilascio del titolo di soggiorno deve dipendere dalla scelta della famiglia ospitante.

L’art. 10 della Direttiva in esame, per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di tirocini non retribuiti, richiede che la persona disponga di risorse sufficienti per provvedere alle spese di sussistenza, di formazione e di rientro; e che, se richiesto dallo Stato membro, segua una formazione linguistica di base, così da possedere le conoscenze necessarie per lo svolgimento del tirocinio. La Direttiva non si applica invece ai tirocinanti non retribuiti o ai volontari i quali, in funzione della loro attività o della compensazione o retribuzione ricevuta, vengano considerati lavoratori ai sensi della legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di volontariato, l’art. 11 prevede la fissazione dei limiti di età da parte dello Stato membro interessato; la necessità di una convenzione che indichi i compiti, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà il volontario per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio; la responsabilità dell’organizzazione patrocinatrice per le attività del volontario, per le sue spese di soggiorno, sanitarie e di rientro; la necessità che il volontario benefici di una formazione di base relativa alla lingua, alla storia e alla società dello Stato membro ospitante (se tale Stato membro lo richiede espressamente).

Altro aspetto rilevante, di cui si occupa il Capo III della Direttiva n. 114 (artt. 12-16), è poi quello concernente la durata della validità e il rinnovo dei permessi di soggiorno. La durata varia in funzione della categoria cui i cittadini appartengono: il permesso di soggiorno è rilasciato agli studenti per almeno un anno ed è rinnovabile se il titolare continua a soddisfare le condizioni richieste; nel caso di programmi di studio inferiori a un anno, il permesso di soggiorno copre solo il periodo equivalente (art. 12, parr. 1 e 2). Per gli alunni la durata massima è di un anno (art. 13). Per i tirocinanti non retribuiti, essa è pari a quella del tirocinio ma non può essere superiore ad un anno; in casi eccezionali, vi può essere una sola proroga ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta da uno Stato membro (art. 14). Per i volontari, la durata massima, secondo l’art. 15, è di un anno; in circostanze eccezionali, se il programma prescelto si protrae per più tempo, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione. La revoca è sempre possibile, ai sensi dell’art. 16, quando il permesso di soggiorno sia stato ottenuto illegalmente o se risulti chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro previsti dagli artt. 6-11 precedentemente indicati.

L’art. 17 della Direttiva riconosce agli studenti il diritto di esercitare un’attività di lavoro subordinato o un’attività economica indipendente; gli Stati membri possono tuttavia rifiutarsi di accordare tale diritto durante il primo anno di soggiorno.

Particolarmente importanti sono le garanzie procedurali e di trasparenza di cui all’art. 18. Le decisioni relative al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno devono essere adottate e comunicate al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma sufficiente a consentire alle autorità preposte di trattare la domanda. Qualora le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l’esame di questa può essere sospeso e le autorità comunicano al richiedente quali sono le altre informazioni di cui hanno bisogno. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno deve essere comunicata al cittadino di un Paese terzo interessato in conformità a quanto richiesto dalla pertinente legislazione nazionale, dovendosi indicare nella comunicazione gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l’azione; l’interessato che si veda respingere una domanda o revocare un permesso di soggiorno ha infatti il diritto di proporre un’impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

La Direttiva n. 2004/114 (art. 19) prevede infine la possibilità di istituire delle procedure accelerate per il rilascio dei permessi di soggiorno per studenti e per lo scambio di alunni mediante la conclusione di una convenzione tra gli istituti di insegnamento superiore o tra l’organizzazione che attua i programmi di scambio e l’autorità competente al rilascio medesimo.

5. Istruzione, formazione e gioventù nella prospettiva dell’allargamento in atto a Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia

L’impulso alla cooperazione nel settore dell’istruzione è anche legato al processo di allargamento dell’Unione europea. Gli Stati candidati all’adesione devono infatti adottare anche l’acquis comunitario esistente in materia, favorendo lo sviluppo di un’istruzione di qualità per quanto riguarda soprattutto il contenuto dell’insegnamento, l’organizzazione del sistema educativo e l’attuazione di una politica di formazione professionale. Le corrispondenti azioni di adeguamento, se possono dirsi pressoché completate negli Stati che hanno fatto il loro ingresso nell’Unione il 1° maggio 2004 e negli altri (Bulgaria e Romania) aggiuntisi dal 1° gennaio 2007, sono evidentemente ancora in itinere, e vengono costantemente verificate dalla Commissione, per quanto concerne la Croazia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia.

In Croazia sono in atto dei processi di riforma dell’istruzione superiore (alla cui concretizzazione ha notevolmente contribuito il Programma TEMPUS, nel quale la Croazia stessa, come si è visto, è coinvolta) e dell’istruzione e formazione professionale. Pur essendo stato istituito un quadro giuridico adeguato in proposito, con misure preparatorie entrate in vigore nel 2007 e nel 2008, l’Agenzia per le scienze e l’istruzione superiore, principale organismo di esecuzione delle riforme stesse, non è ancora pienamente operativa. Secondo il parere reso dalla Commissione il 20 aprile 2004 e la relazione dalla stessa presentata il 9 novembre 2005 [doc. COM (2004) 257 def. e COM (2005) 561 def.-SEC (2005) 1424, non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale], devono essere accelerati gli sforzi per superare le principali carenze, quali la mancanza di insegnanti qualificati, la scarsità degli investimenti, l’assenza di un sistema di norme e di qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale e l’insufficienza di collegamenti con il settore privato. La nuova strategia in atto per il 2008-2013 dovrebbe consentire di sviluppare maggiormente l’istruzione professionale; nel 2008 è stata altresì potenziata la capacità amministrativa dell’Agenzia per l’istruzione e la formazione professionale. Quanto alla gioventù, esauritosi il Piano nazionale d’azione per i giovani per il periodo 2006-2007, occorrerebbe, nell’ambito di un nuovo strumento operativo, porre maggiore attenzione al coordinamento e alla comunicazione fra le organizzazioni che operano nel settore. Significativa appare peraltro la legge croata del 2007 sul Consiglio della gioventù, volta a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

Per quanto riguarda la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la relazione della Commissione del 5 novembre 2008 [doc. COM (2008) 674 def.-SEC (2008) 2695, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale] riferisce di progressi fatti nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù, evidenziando però al contempo la persistente insufficienza delle capacità di attuare la legislazione adottata. Malgrado l’incremento dei fondi stanziati, le risorse, anche umane, non sono idonee a dare adeguato seguito, ad esempio, alla strategia di riforma nazionale per l’istruzione del 2006-2015. Benché i preparativi per la gestione dei programmi comunitari in materia di formazione lungo tutto l’arco della vita e di gioventù siano a buon punto e abbiano raggiunto un buon livello, sono stati giudicati necessari ulteriori sforzi. Recentemente, è stata adottata una legge sull’istruzione degli adulti, la quale prevede, tra l’altro, un organo consultivo nazionale di coordinamento e incrementa la formazione nelle discipline più richieste per i disoccupati di lungo periodo. È stata altresì adottata una nuova legge sull’istruzione superiore i cui contenuti appaiono in linea con il «processo di Bologna» cui si è fatto cenno nel paragrafo 1. Il Centro nazionale per l’istruzione e la formazione professionale ha poi messo a punto un programma per l’istruzione professionale obbligatoria.

La Turchia, dal canto suo, partecipa pienamente ai Programmi Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù per l’Europa, ai programmi di educazione e formazione permanente operativi per il periodo 2007-2013 e al Programma Gioventù in azione; apposite norme sono state emanate per favorirne l’applicazione in tutto il territorio nazionale e per utilizzarne appieno i fondi. Occorre tuttavia, secondo la Commissione, rafforzare le capacità amministrative e semplificare le procedure. Nel settore dell’istruzione superiore si registrano sviluppi sicuramente positivi nell’attuazione del «processo di Bologna». Il sistema educativo e universitario turco rimane peraltro connotato da una forte e persistente centralizzazione. Il Consiglio dell’istruzione superiore (in relazione al quale, grazie ad una riforma costituzionale, solo da poco è stata eliminata la componente militare) controlla la compatibilità fra i programmi di studio e dispone ancora di ampi poteri disciplinari. Il sistema di insegnamento superiore non gode inoltre di un’autonomia accademica, amministrativa e finanziaria, e ciò incide negativamente per i futuri sbocchi sul mercato del lavoro. La relazione della Commissione del 9 novembre 2005 [doc. COM (2005) 561 def.-SEC (2005) 1426, non pubblicato in Gazzetta Ufficiale] constatava come la Turchia dovesse realizzare sforzi supplementari per la decentralizzazione dell’istruzione generale e della formazione professionale in modo che il sistema educativo potesse soddisfare le necessità locali; l’adozione successiva di un pacchetto di riforme dell’amministrazione periferica ha permesso di ottenere i primi risultati in tal senso. La Turchia dovrebbe poi favorire maggiormente l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che continua ad essere molto debole. Le riforme operate nell’ambito del «processo di Bologna» hanno portato alla creazione, nel 2008, di un quadro nazionale di certificazioni volto a migliorare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a facilitare l’accesso all’istruzione superiore. Nel 2008 è stata altresì creata un’apposita agenzia per gestire le procedure di certificazione, come le autorizzazioni, gli accreditamenti e le valutazioni. Per collegare il sistema nazionale di certificazione al quadro europeo esistente, è stato creato nel 2007 un gruppo di lavoro responsabile del Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET); nel 2008 si sono però registrati ritardi nella partecipazione degli adulti ai programmi di istruzione e di formazione permanente. Ulteriore incoraggiamento richiede lo sviluppo della formazione professionale nelle aziende. Gli istituti tecnico-professionali dovrebbero poi essere ristrutturati per permettere l’adozione del sistema di trasferimento delle unità di corso capitalizzabili. La Turchia ha inoltre iniziato ad allineare la propria legislazione all’acquis comunitario relativamente al regime di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in materia di professioni regolamentate (medico, infermiere, ostetrica, dentista, veterinario, farmacista e architetto). Malgrado ciò, permangono tuttora alcuni criteri relativi alla nazionalità e alla lingua, e l’amministrazione riconosce solo le qualifiche straniere di livello universitario.

6. La sfida per il futuro: l’istruzione superiore e la formazione professionale tra gli obiettivi del «Millennio per lo sviluppo»

Diversi Stati in tutto il mondo cercano di stabilire contatti con università e centri di formazione dell’Unione europea, e l’Unione intrattiene rapporti con molti di essi nel campo dell’istruzione superiore: gli Accordi con gli Stati Uniti d’America e con il Canada, come ampiamente illustrato, sono stati rinnovati e si concentrano su progetti di sostegno alla collaborazione transatlantica; i Programmi TEMPUS, ALFA ed Erasmus Mundus, lo si è visto, sono ugualmente nel pieno della loro rispettiva operatività.

Istruzione e formazione giocano peraltro sempre più un ruolo chiave nella lotta contro la povertà e nello sviluppo; un accenno conclusivo all’azione svolta in proposito dall’Unione europea è pertanto certamente opportuno. Diverse iniziative sono state già intraprese a livello internazionale: tra queste, il Forum mondiale sull’istruzione, svoltosi a Dakar dal 26 al 28 aprile 2000, ha ribadito ed esteso l’impegno della Comunità internazionale in materia. Gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo, adottati con la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite di cui alla Risoluzione dell’Assemblea generale n. 55/2 dell’8 settembre 2000 (doc. A/RES/55/2 del 18 settembre 2000, p. 1 ss.), includono inoltre due propositi relativi all’istruzione: offrire entro il 2015 ai bambini, ragazzi e ragazze di tutto il mondo i mezzi per affrontare e completare un ciclo completo di istruzione primaria; ed eliminare, anche in tal caso per il 2015, le disparità di genere qualunque sia il livello di istruzione.

L’Unione europea, per quanto di sua competenza, ha concorso a sottolineare l’importanza della tematica innanzitutto grazie all’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (Decisione n. 2008/373/CE del Consiglio del 28 aprile 2008, in GUUE n. L 129 del 17 maggio 2008, p. 44 s.). L’art. 13, par. 4 di tale Accordo dispone infatti che le Parti contraenti debbano istituire programmi di cooperazione per facilitare l’accesso degli studenti provenienti dagli Stati ACP nel territorio dell’Unione per motivi di istruzione, specialmente per consentire loro di apprendere l’uso delle nuove tecnologie.

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 marzo 2002 sull’istruzione e la formazione nel contesto della lotta contro la povertà [doc. COM (2002) 116 def., non pubblicato in Gazzetta Ufficiale] ha oltretutto individuato tre priorità da attuare: l’istruzione di base e in particolare l’istruzione primaria e la formazione degli insegnanti; la formazione connessa all’occupazione; l’istruzione superiore soprattutto a livello regionale. La Comunicazione appena richiamata è stata seguita dalla Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 30 maggio 2002 su istruzione e povertà (doc. n. 8958/02 relativo alla 2429a sessione del Consiglio, p. 27 ss.). L’insegnamento primario universale e libero deve essere assolutamente preminente nella strategia per la cooperazione allo sviluppo posta in essere dall’Unione e dagli Stati membri relativamente all’istruzione. Quanto all’istruzione superiore, il Consiglio ha riconosciuto nella cooperazione tra le istituzioni europee e quelle dei Paesi terzi (che possono contemplare programmi di borse di studio) un importante mezzo di promozione negli Stati in via di sviluppo. Il Consiglio ha altresì sottolineato e confermato l’importanza di continuare a includere l’«Istruzione per tutti» al centro del dibattito politico internazionale, invitando la Commissione e gli Stati membri a monitorare i progressi compiuti attraverso indicatori verificabili e idonei a garantire la trasparenza. Lo sviluppo degli indicatori è stato curato da un gruppo di lavoro degli Stati membri appositamente istituito. Il risultato ottenuto è stato utilizzato come base per un documento della Commissione intitolato «Tools for monitoring Progress in the Field of Education», nel quale è stata indicata una metodologia per verificare i progressi compiuti dai Paesi partner nel settore dell’istruzione in occasione della revisione di medio termine del 9° Fondo europeo di sviluppo.

Si consideri infine che, a parte l’istruzione formale, l’Unione europea sostiene anche l’istruzione non formale nel quadro del Programma Gioventù.

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